Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di svolgere comunicazione politica di cui all'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».